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Articolo 73 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
  2. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
  3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Spiegazione e significato

Dopo l'approvazione parlamentare, il Presidente della Repubblica promulga la legge entro 1 mese (o meno se dichiarata urgente). Dopo la promulgazione, la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis) salvo diversa previsione.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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