Il Parlamento

Articolo 73

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Spiegazione e Significato

Dopo l'approvazione parlamentare, il Presidente della Repubblica promulga la legge entro 1 mese (o meno se dichiarata urgente). Dopo la promulgazione, la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis) salvo diversa previsione.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

Articoli Correlati nella Stessa Sezione