Articolo 73
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Spiegazione e Significato
Dopo l'approvazione parlamentare, il Presidente della Repubblica promulga la legge entro 1 mese (o meno se dichiarata urgente). Dopo la promulgazione, la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis) salvo diversa previsione.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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