Articolo 73 della Costituzione Italiana
Il testo
- Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. ¶
- Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. ¶
- Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. ¶
Spiegazione e significato
Dopo l'approvazione parlamentare, il Presidente della Repubblica promulga la legge entro 1 mese (o meno se dichiarata urgente). Dopo la promulgazione, la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis) salvo diversa previsione.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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