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Articolo 74 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  2. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Spiegazione e significato

Il Presidente ha il potere di rinvio (veto sospensivo): può rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato chiedendo un riesame. Se le Camere riapprovano la legge, il Presidente deve promulgarla. È uno strumento di controllo preventivo di costituzionalità.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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