Articolo 74 della Costituzione Italiana
Il testo
Spiegazione e significato
Il Presidente ha il potere di rinvio (veto sospensivo): può rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato chiedendo un riesame. Se le Camere riapprovano la legge, il Presidente deve promulgarla. È uno strumento di controllo preventivo di costituzionalità.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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