Articolo 74
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Spiegazione e Significato
Il Presidente ha il potere di rinvio (veto sospensivo): può rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato chiedendo un riesame. Se le Camere riapprovano la legge, il Presidente deve promulgarla. È uno strumento di controllo preventivo di costituzionalità.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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