Il Parlamento

Articolo 74

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Spiegazione e Significato

Il Presidente ha il potere di rinvio (veto sospensivo): può rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato chiedendo un riesame. Se le Camere riapprovano la legge, il Presidente deve promulgarla. È uno strumento di controllo preventivo di costituzionalità.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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