Articolo 109
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Spiegazione e Significato
La polizia giudiziaria (che svolge indagini su delitti) dipende direttamente dall'autorità giudiziaria (PM e giudici), non dal potere esecutivo. Garantisce che le indagini siano autonome dal governo.
Contesto Costituzionale
Sezione
La Magistratura
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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