La Magistratura 1 min di lettura

Articolo 110 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Spiegazione e significato

Il Ministro della Giustizia ha competenze amministrative: organizzazione e funzionamento dei servizi di giustizia (tribunali, personale amministrativo, mezzi). Non ha poteri sulla carriera dei magistrati (competenza del CSM) né può interferire con le decisioni giudiziarie.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
La Magistratura
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “La Magistratura”