La Magistratura

Articolo 110

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Spiegazione e Significato

Il Ministro della Giustizia ha competenze amministrative: organizzazione e funzionamento dei servizi di giustizia (tribunali, personale amministrativo, mezzi). Non ha poteri sulla carriera dei magistrati (competenza del CSM) né può interferire con le decisioni giudiziarie.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

La Magistratura

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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