Articolo 110 della Costituzione Italiana
Il testo
- Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. ¶
Spiegazione e significato
Il Ministro della Giustizia ha competenze amministrative: organizzazione e funzionamento dei servizi di giustizia (tribunali, personale amministrativo, mezzi). Non ha poteri sulla carriera dei magistrati (competenza del CSM) né può interferire con le decisioni giudiziarie.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- La Magistratura
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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