Articolo 110
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Spiegazione e Significato
Il Ministro della Giustizia ha competenze amministrative: organizzazione e funzionamento dei servizi di giustizia (tribunali, personale amministrativo, mezzi). Non ha poteri sulla carriera dei magistrati (competenza del CSM) né può interferire con le decisioni giudiziarie.
Contesto Costituzionale
Sezione
La Magistratura
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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