Articolo 111 della Costituzione Italiana
Il testo
- La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. ¶
- Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. ¶
- Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. ¶
- Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. ¶
- La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. ¶
- Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. ¶
- Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. ¶
- Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. ¶
Spiegazione e significato
Riforma costituzionale del 1999 sul giusto processo. Principi: processo nel contraddittorio tra parti in parità, giudice terzo e imparziale, ragionevole durata. Nel penale: diritto ad essere informati dell'accusa, tempo per preparare difesa, interrogare testimoni a carico, ottenere testimoni a difesa, interprete se necessario. Contraddittorio nella formazione della prova (no dichiarazioni di chi si sottrae al contraddittorio). Tutti i provvedimenti motivati. Ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Storia delle modifiche costituzionali
- 1999Riforma costituzionale del giusto processo - introdotti principi del processo equo
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- La Magistratura
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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