Regioni, Province, Comuni

Articolo 121

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Spiegazione e Significato

Organi regionali: Consiglio regionale (legislativo), Giunta regionale (esecutivo), Presidente della Giunta (capo dell'esecutivo). Il Consiglio ha potestà legislativa e può proporre leggi nazionali. Il Presidente rappresenta la Regione, dirige e risponde della Giunta, promulga leggi regionali, emana regolamenti, gestisce funzioni delegate dallo Stato.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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