Articolo 121 della Costituzione Italiana
Il testo
- Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. ¶
- Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. ¶
- La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. ¶
- Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. ¶
Spiegazione e significato
Organi regionali: Consiglio regionale (legislativo), Giunta regionale (esecutivo), Presidente della Giunta (capo dell'esecutivo). Il Consiglio ha potestà legislativa e può proporre leggi nazionali. Il Presidente rappresenta la Regione, dirige e risponde della Giunta, promulga leggi regionali, emana regolamenti, gestisce funzioni delegate dallo Stato.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Regioni, Province, Comuni
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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