Regioni, Province, Comuni 1 min di lettura

Articolo 121 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
  2. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
  3. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
  4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Spiegazione e significato

Organi regionali: Consiglio regionale (legislativo), Giunta regionale (esecutivo), Presidente della Giunta (capo dell'esecutivo). Il Consiglio ha potestà legislativa e può proporre leggi nazionali. Il Presidente rappresenta la Regione, dirige e risponde della Giunta, promulga leggi regionali, emana regolamenti, gestisce funzioni delegate dallo Stato.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Regioni, Province, Comuni”