Articolo 121
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Spiegazione e Significato
Organi regionali: Consiglio regionale (legislativo), Giunta regionale (esecutivo), Presidente della Giunta (capo dell'esecutivo). Il Consiglio ha potestà legislativa e può proporre leggi nazionali. Il Presidente rappresenta la Regione, dirige e risponde della Giunta, promulga leggi regionali, emana regolamenti, gestisce funzioni delegate dallo Stato.
Contesto Costituzionale
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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