Articolo 13 della Costituzione Italiana
Il testo
- La libertà personale è inviolabile. ¶
- Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. ¶
- In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. ¶
- È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. ¶
- La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. ¶
Spiegazione e significato
Tutela fondamentale della libertà personale. Solo l'autorità giudiziaria può disporre restrizioni della libertà, tranne casi urgenti (fermo di polizia) che devono essere convalidati entro 48+48 ore. Vieta la tortura e stabilisce limiti alla custodia cautelare.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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