Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 16 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
  2. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Spiegazione e significato

Garantisce la libertà di circolazione e soggiorno in Italia e il diritto di espatrio. Le limitazioni devono essere generali (non individuali) e mai per motivi politici.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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