Articolo 16 della Costituzione Italiana
Il testo
- Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. ¶
- Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. ¶
Spiegazione e significato
Garantisce la libertà di circolazione e soggiorno in Italia e il diritto di espatrio. Le limitazioni devono essere generali (non individuali) e mai per motivi politici.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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