Articolo 19
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Spiegazione e Significato
Libertà religiosa individuale e collettiva: professione, propaganda e culto. L'unico limite è il rispetto del buon costume (es. pratiche lesive della dignità umana).
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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