Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 19 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Spiegazione e significato

Libertà religiosa individuale e collettiva: professione, propaganda e culto. L'unico limite è il rispetto del buon costume (es. pratiche lesive della dignità umana).

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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