Articolo 19 della Costituzione Italiana
Il testo
- Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. ¶
Spiegazione e significato
Libertà religiosa individuale e collettiva: professione, propaganda e culto. L'unico limite è il rispetto del buon costume (es. pratiche lesive della dignità umana).
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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