Rapporti Civili

Articolo 19

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Spiegazione e Significato

Libertà religiosa individuale e collettiva: professione, propaganda e culto. L'unico limite è il rispetto del buon costume (es. pratiche lesive della dignità umana).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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