Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 15 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
  2. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Spiegazione e significato

Tutela la riservatezza delle comunicazioni (lettere, telefonate, email, messaggi). Include il segreto delle intercettazioni telefoniche, ammesse solo con autorizzazione giudiziaria motivata.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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