Rapporti Civili

Articolo 15

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Spiegazione e Significato

Tutela la riservatezza delle comunicazioni (lettere, telefonate, email, messaggi). Include il segreto delle intercettazioni telefoniche, ammesse solo con autorizzazione giudiziaria motivata.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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