Articolo 15 della Costituzione Italiana
Il testo
Spiegazione e significato
Tutela la riservatezza delle comunicazioni (lettere, telefonate, email, messaggi). Include il segreto delle intercettazioni telefoniche, ammesse solo con autorizzazione giudiziaria motivata.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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