Articolo 15
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Spiegazione e Significato
Tutela la riservatezza delle comunicazioni (lettere, telefonate, email, messaggi). Include il segreto delle intercettazioni telefoniche, ammesse solo con autorizzazione giudiziaria motivata.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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