Rapporti Civili

Articolo 17

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Spiegazione e Significato

Tutela il diritto di riunione pacifica. Distingue tra riunioni in luoghi privati/aperti al pubblico (senza preavviso) e in luoghi pubblici (con preavviso). È alla base del diritto di manifestare.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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