Articolo 17
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Spiegazione e Significato
Tutela il diritto di riunione pacifica. Distingue tra riunioni in luoghi privati/aperti al pubblico (senza preavviso) e in luoghi pubblici (con preavviso). È alla base del diritto di manifestare.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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