Articolo 17 della Costituzione Italiana
Il testo
- I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. ¶
- Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. ¶
- Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. ¶
Spiegazione e significato
Tutela il diritto di riunione pacifica. Distingue tra riunioni in luoghi privati/aperti al pubblico (senza preavviso) e in luoghi pubblici (con preavviso). È alla base del diritto di manifestare.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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