Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 17 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
  2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
  3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Spiegazione e significato

Tutela il diritto di riunione pacifica. Distingue tra riunioni in luoghi privati/aperti al pubblico (senza preavviso) e in luoghi pubblici (con preavviso). È alla base del diritto di manifestare.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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