Articolo 18
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Spiegazione e Significato
Libertà di associazione senza necessità di autorizzazione preventiva. Vieta le associazioni segrete (come la P2) e quelle paramilitari con fini politici. Tutela partiti, sindacati, associazioni culturali, ecc.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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