Rapporti Civili

Articolo 18

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Spiegazione e Significato

Libertà di associazione senza necessità di autorizzazione preventiva. Vieta le associazioni segrete (come la P2) e quelle paramilitari con fini politici. Tutela partiti, sindacati, associazioni culturali, ecc.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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