Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 18 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
  2. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Spiegazione e significato

Libertà di associazione senza necessità di autorizzazione preventiva. Vieta le associazioni segrete (come la P2) e quelle paramilitari con fini politici. Tutela partiti, sindacati, associazioni culturali, ecc.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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