Articolo 14 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il domicilio è inviolabile. ¶
- Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. ¶
- Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. ¶
Spiegazione e significato
Tutela l'inviolabilità del domicilio. Perquisizioni e sequestri richiedono autorizzazione giudiziaria. Sono previste eccezioni per controlli sanitari, fiscali ed economici secondo leggi specifiche.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
Altri articoli in “Rapporti Civili”
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni al…
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qu…
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'a…
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza a…
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fed…