Rapporti Civili

Articolo 14

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Spiegazione e Significato

Tutela l'inviolabilità del domicilio. Perquisizioni e sequestri richiedono autorizzazione giudiziaria. Sono previste eccezioni per controlli sanitari, fiscali ed economici secondo leggi specifiche.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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