Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 14 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il domicilio è inviolabile.
  2. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
  3. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Spiegazione e significato

Tutela l'inviolabilità del domicilio. Perquisizioni e sequestri richiedono autorizzazione giudiziaria. Sono previste eccezioni per controlli sanitari, fiscali ed economici secondo leggi specifiche.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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