Articolo 14
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Spiegazione e Significato
Tutela l'inviolabilità del domicilio. Perquisizioni e sequestri richiedono autorizzazione giudiziaria. Sono previste eccezioni per controlli sanitari, fiscali ed economici secondo leggi specifiche.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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