Articolo 133 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. ¶
- La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. ¶
Spiegazione e significato
Modifiche territoriali: nuove Province o modifica delle esistenti con legge statale su iniziativa dei Comuni sentita la Regione. Nuovi Comuni o modifica di circoscrizioni/denominazioni con legge regionale sentite le popolazioni interessate (spesso tramite referendum consultivo). Richiede procedure complesse per tutelare comunità locali.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Regioni, Province, Comuni
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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