Regioni, Province, Comuni

Articolo 133

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Spiegazione e Significato

Modifiche territoriali: nuove Province o modifica delle esistenti con legge statale su iniziativa dei Comuni sentita la Regione. Nuovi Comuni o modifica di circoscrizioni/denominazioni con legge regionale sentite le popolazioni interessate (spesso tramite referendum consultivo). Richiede procedure complesse per tutelare comunità locali.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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