Articolo 133
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Spiegazione e Significato
Modifiche territoriali: nuove Province o modifica delle esistenti con legge statale su iniziativa dei Comuni sentita la Regione. Nuovi Comuni o modifica di circoscrizioni/denominazioni con legge regionale sentite le popolazioni interessate (spesso tramite referendum consultivo). Richiede procedure complesse per tutelare comunità locali.
Contesto Costituzionale
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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