Rapporti Economici 1 min di lettura

Articolo 42 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
  2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
  3. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
  4. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Spiegazione e significato

Riconosce la proprietà privata ma stabilisce che deve avere una 'funzione sociale'. Ammette l'espropriazione per pubblica utilità con indennizzo. Regola anche successioni e eredità.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Economici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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