Articolo 42 della Costituzione Italiana
Il testo
- La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. ¶
- La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. ¶
- La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. ¶
- La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. ¶
Spiegazione e significato
Riconosce la proprietà privata ma stabilisce che deve avere una 'funzione sociale'. Ammette l'espropriazione per pubblica utilità con indennizzo. Regola anche successioni e eredità.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Economici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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