Il Parlamento 1 min di lettura

Articolo 63 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
  2. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Spiegazione e significato

Ogni Camera elegge il proprio Presidente (seconda carica dello Stato) e l'Ufficio di presidenza (vicepresidenti, questori, segretari). Nelle sedute comuni del Parlamento presiede il Presidente della Camera.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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