Articolo 63
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Spiegazione e Significato
Ogni Camera elegge il proprio Presidente (seconda carica dello Stato) e l'Ufficio di presidenza (vicepresidenti, questori, segretari). Nelle sedute comuni del Parlamento presiede il Presidente della Camera.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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