Il Parlamento

Articolo 63

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Spiegazione e Significato

Ogni Camera elegge il proprio Presidente (seconda carica dello Stato) e l'Ufficio di presidenza (vicepresidenti, questori, segretari). Nelle sedute comuni del Parlamento presiede il Presidente della Camera.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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