Il Parlamento

Articolo 64

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I regolamenti stabiliscono i modi in cui devono essere effettuate le elezioni degli organi della Camera e il procedimento legislativo.
I regolamenti assicurano i diritti delle minoranze.
L'esame dei disegni di legge è deferibile a commissioni permanenti, in sede referente e legislativa, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai regolamenti. Non si applicano alle materie di revisione costituzionale e di leggi elettorali e di delegazione legislativa.

Spiegazione e Significato

Ogni Camera ha autonomia regolamentare e adotta il proprio regolamento. I regolamenti disciplinano il procedimento legislativo, le elezioni degli organi e devono tutelare le minoranze. Prevedono commissioni permanenti che possono approvare leggi in sede legislativa (tranne per costituzionale, elettorale, deleghe).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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