Articolo 64
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I regolamenti stabiliscono i modi in cui devono essere effettuate le elezioni degli organi della Camera e il procedimento legislativo.
I regolamenti assicurano i diritti delle minoranze.
L'esame dei disegni di legge è deferibile a commissioni permanenti, in sede referente e legislativa, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai regolamenti. Non si applicano alle materie di revisione costituzionale e di leggi elettorali e di delegazione legislativa.
Spiegazione e Significato
Ogni Camera ha autonomia regolamentare e adotta il proprio regolamento. I regolamenti disciplinano il procedimento legislativo, le elezioni degli organi e devono tutelare le minoranze. Prevedono commissioni permanenti che possono approvare leggi in sede legislativa (tranne per costituzionale, elettorale, deleghe).
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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