Articolo 64 della Costituzione Italiana
Il testo
- Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. ¶
- I regolamenti stabiliscono i modi in cui devono essere effettuate le elezioni degli organi della Camera e il procedimento legislativo. ¶
- I regolamenti assicurano i diritti delle minoranze. ¶
- L'esame dei disegni di legge è deferibile a commissioni permanenti, in sede referente e legislativa, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai regolamenti. Non si applicano alle materie di revisione costituzionale e di leggi elettorali e di delegazione legislativa. ¶
Spiegazione e significato
Ogni Camera ha autonomia regolamentare e adotta il proprio regolamento. I regolamenti disciplinano il procedimento legislativo, le elezioni degli organi e devono tutelare le minoranze. Prevedono commissioni permanenti che possono approvare leggi in sede legislativa (tranne per costituzionale, elettorale, deleghe).
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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