Articolo 62
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le Camere sono convocate di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Spiegazione e Significato
Le Camere si riuniscono automaticamente due volte l'anno (febbraio e ottobre). Possono essere convocate straordinariamente dal Presidente della Camera, dal Presidente della Repubblica o da 1/3 dei parlamentari. Se una Camera è convocata, anche l'altra deve riunirsi.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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