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Articolo 62 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le Camere sono convocate di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
  2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
  3. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Spiegazione e significato

Le Camere si riuniscono automaticamente due volte l'anno (febbraio e ottobre). Possono essere convocate straordinariamente dal Presidente della Camera, dal Presidente della Repubblica o da 1/3 dei parlamentari. Se una Camera è convocata, anche l'altra deve riunirsi.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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