Il Parlamento

Articolo 62

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le Camere sono convocate di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Spiegazione e Significato

Le Camere si riuniscono automaticamente due volte l'anno (febbraio e ottobre). Possono essere convocate straordinariamente dal Presidente della Camera, dal Presidente della Repubblica o da 1/3 dei parlamentari. Se una Camera è convocata, anche l'altra deve riunirsi.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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