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Articolo 65 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
  2. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Spiegazione e significato

La legge stabilisce le situazioni di ineleggibilità (impossibilità di essere eletti) e incompatibilità (impossibilità di mantenere la carica parlamentare insieme ad altri incarichi). Non si può essere contemporaneamente deputato e senatore.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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