Articolo 65
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Spiegazione e Significato
La legge stabilisce le situazioni di ineleggibilità (impossibilità di essere eletti) e incompatibilità (impossibilità di mantenere la carica parlamentare insieme ad altri incarichi). Non si può essere contemporaneamente deputato e senatore.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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