Il Parlamento

Articolo 65

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Spiegazione e Significato

La legge stabilisce le situazioni di ineleggibilità (impossibilità di essere eletti) e incompatibilità (impossibilità di mantenere la carica parlamentare insieme ad altri incarichi). Non si può essere contemporaneamente deputato e senatore.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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