Il Parlamento 1 min di lettura

Articolo 66 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Spiegazione e significato

Ogni Camera verifica autonomamente la validità dell'elezione dei propri membri e giudica su eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità sopraggiunte (principio di autodichia).

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Il Parlamento”