Il Parlamento

Articolo 66

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Spiegazione e Significato

Ogni Camera verifica autonomamente la validità dell'elezione dei propri membri e giudica su eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità sopraggiunte (principio di autodichia).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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