Articolo 66
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Spiegazione e Significato
Ogni Camera verifica autonomamente la validità dell'elezione dei propri membri e giudica su eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità sopraggiunte (principio di autodichia).
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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