Il Parlamento 1 min di lettura

Articolo 67 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Spiegazione e significato

Principio del divieto di mandato imperativo: i parlamentari rappresentano l'intera Nazione, non solo i loro elettori o il loro partito, e votano secondo coscienza senza essere vincolati da istruzioni. Non possono essere revocati dagli elettori.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Il Parlamento”