Il Parlamento

Articolo 67

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Spiegazione e Significato

Principio del divieto di mandato imperativo: i parlamentari rappresentano l'intera Nazione, non solo i loro elettori o il loro partito, e votano secondo coscienza senza essere vincolati da istruzioni. Non possono essere revocati dagli elettori.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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