Articolo 67
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Spiegazione e Significato
Principio del divieto di mandato imperativo: i parlamentari rappresentano l'intera Nazione, non solo i loro elettori o il loro partito, e votano secondo coscienza senza essere vincolati da istruzioni. Non possono essere revocati dagli elettori.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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