Il Parlamento Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 68 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
  2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
  3. Uguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Spiegazione e significato

Disciplina l'immunità parlamentare in due forme: 1) INSINDACABILITÀ: i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse e voti dati (protezione assoluta); 2) INVIOLABILITÀ: non possono essere arrestati senza autorizzazione della Camera salvo flagranza di reato grave. L'autorizzazione serve anche per eseguire sentenze di condanna.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 1993Riforma dell'immunità parlamentare - ridotta la portata dell'inviolabilità

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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