Articolo 68
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Uguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Spiegazione e Significato
Disciplina l'immunità parlamentare in due forme: 1) INSINDACABILITÀ: i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse e voti dati (protezione assoluta); 2) INVIOLABILITÀ: non possono essere arrestati senza autorizzazione della Camera salvo flagranza di reato grave. L'autorizzazione serve anche per eseguire sentenze di condanna.
Storia delle Modifiche Costituzionali
1993
Riforma dell'immunità parlamentare - ridotta la portata dell'inviolabilità
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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