Il Parlamento Articolo Modificato

Articolo 68

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Uguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Spiegazione e Significato

Disciplina l'immunità parlamentare in due forme: 1) INSINDACABILITÀ: i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse e voti dati (protezione assoluta); 2) INVIOLABILITÀ: non possono essere arrestati senza autorizzazione della Camera salvo flagranza di reato grave. L'autorizzazione serve anche per eseguire sentenze di condanna.

Storia delle Modifiche Costituzionali

1993

Riforma dell'immunità parlamentare - ridotta la portata dell'inviolabilità

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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