Articolo 68 della Costituzione Italiana
Il testo
- I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. ¶
- Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. ¶
- Uguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile. ¶
Spiegazione e significato
Disciplina l'immunità parlamentare in due forme: 1) INSINDACABILITÀ: i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse e voti dati (protezione assoluta); 2) INVIOLABILITÀ: non possono essere arrestati senza autorizzazione della Camera salvo flagranza di reato grave. L'autorizzazione serve anche per eseguire sentenze di condanna.
Storia delle modifiche costituzionali
- 1993Riforma dell'immunità parlamentare - ridotta la portata dell'inviolabilità
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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