Articolo 69
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Spiegazione e Significato
I parlamentari ricevono un'indennità (stipendio) per svolgere il loro mandato a tempo pieno. L'ammontare è stabilito per legge ed è oggetto di frequente dibattito pubblico sui costi della politica.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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