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Articolo 75 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
  2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
  3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
  4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Spiegazione e significato

Disciplina il referendum abrogativo: strumento di democrazia diretta per abrogare leggi. Richiesta: 500.000 firme o 5 Consigli regionali. Escluse leggi tributarie, bilancio, amnistia/indulto, trattati internazionali, leggi costituzionali. Quorum: 50%+1 degli aventi diritto + maggioranza dei voti validi. La Corte Costituzionale giudica sull'ammissibilità.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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