Articolo 75
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Spiegazione e Significato
Disciplina il referendum abrogativo: strumento di democrazia diretta per abrogare leggi. Richiesta: 500.000 firme o 5 Consigli regionali. Escluse leggi tributarie, bilancio, amnistia/indulto, trattati internazionali, leggi costituzionali. Quorum: 50%+1 degli aventi diritto + maggioranza dei voti validi. La Corte Costituzionale giudica sull'ammissibilità.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
Articoli Correlati nella Stessa Sezione
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Sen...
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e dir...
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e...
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
I s...
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato ...
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono ele...