Articolo 76 della Costituzione Italiana
Il testo
- L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. ¶
Spiegazione e significato
Il Parlamento può delegare al Governo l'emanazione di decreti legislativi (fonti primarie) ma con limiti: deve stabilire principi e criteri direttivi, tempo limitato, oggetti definiti. Il Governo emana il decreto legislativo attuando la delega nei limiti fissati.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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