Articolo 76
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Spiegazione e Significato
Il Parlamento può delegare al Governo l'emanazione di decreti legislativi (fonti primarie) ma con limiti: deve stabilire principi e criteri direttivi, tempo limitato, oggetti definiti. Il Governo emana il decreto legislativo attuando la delega nei limiti fissati.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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