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Articolo 76 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Spiegazione e significato

Il Parlamento può delegare al Governo l'emanazione di decreti legislativi (fonti primarie) ma con limiti: deve stabilire principi e criteri direttivi, tempo limitato, oggetti definiti. Il Governo emana il decreto legislativo attuando la delega nei limiti fissati.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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