Il Parlamento

Articolo 76

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Spiegazione e Significato

Il Parlamento può delegare al Governo l'emanazione di decreti legislativi (fonti primarie) ma con limiti: deve stabilire principi e criteri direttivi, tempo limitato, oggetti definiti. Il Governo emana il decreto legislativo attuando la delega nei limiti fissati.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

Articoli Correlati nella Stessa Sezione