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Articolo 77 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
  2. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
  3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Spiegazione e significato

Disciplina i decreti-legge: atti con forza di legge emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza. Hanno efficacia immediata ma provvisoria (60 giorni). Devono essere presentati subito alle Camere per la conversione in legge. Se non convertiti entro 60 giorni, decadono retroattivamente (ex tunc). Le Camere possono regolare i rapporti sorti durante la vigenza del decreto decaduto.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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