Articolo 78
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Spiegazione e Significato
Disciplina il bilancio dello Stato. Le Camere approvano annualmente bilancio preventivo e rendiconto consuntivo. L'esercizio provvisorio (gestire le finanze senza bilancio approvato) è ammesso max 4 mesi. La legge di bilancio non può introdurre nuove tasse o spese. Ogni legge di spesa deve indicare come viene finanziata (copertura finanziaria).
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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