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Articolo 78 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
  4. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Spiegazione e significato

Disciplina il bilancio dello Stato. Le Camere approvano annualmente bilancio preventivo e rendiconto consuntivo. L'esercizio provvisorio (gestire le finanze senza bilancio approvato) è ammesso max 4 mesi. La legge di bilancio non può introdurre nuove tasse o spese. Ogni legge di spesa deve indicare come viene finanziata (copertura finanziaria).

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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