Il Parlamento

Articolo 78

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Spiegazione e Significato

Disciplina il bilancio dello Stato. Le Camere approvano annualmente bilancio preventivo e rendiconto consuntivo. L'esercizio provvisorio (gestire le finanze senza bilancio approvato) è ammesso max 4 mesi. La legge di bilancio non può introdurre nuove tasse o spese. Ogni legge di spesa deve indicare come viene finanziata (copertura finanziaria).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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