Articolo 78 della Costituzione Italiana
Il testo
- Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. ¶
- L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. ¶
- Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. ¶
- Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. ¶
Spiegazione e significato
Disciplina il bilancio dello Stato. Le Camere approvano annualmente bilancio preventivo e rendiconto consuntivo. L'esercizio provvisorio (gestire le finanze senza bilancio approvato) è ammesso max 4 mesi. La legge di bilancio non può introdurre nuove tasse o spese. Ogni legge di spesa deve indicare come viene finanziata (copertura finanziaria).
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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