Articolo 80
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Spiegazione e Significato
Prevede le commissioni parlamentari di inchiesta su materie di pubblico interesse (es. stragi, mafia, banche). Hanno poteri simili all'autorità giudiziaria (acquisire documenti, sentire testimoni) ma con gli stessi limiti. Devono rispecchiare la composizione politica della Camera.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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