Il Parlamento

Articolo 80

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Spiegazione e Significato

Prevede le commissioni parlamentari di inchiesta su materie di pubblico interesse (es. stragi, mafia, banche). Hanno poteri simili all'autorità giudiziaria (acquisire documenti, sentire testimoni) ma con gli stessi limiti. Devono rispecchiare la composizione politica della Camera.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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