Articolo 80 della Costituzione Italiana
Il testo
- Le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse. ¶
- A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. ¶
Spiegazione e significato
Prevede le commissioni parlamentari di inchiesta su materie di pubblico interesse (es. stragi, mafia, banche). Hanno poteri simili all'autorità giudiziaria (acquisire documenti, sentire testimoni) ma con gli stessi limiti. Devono rispecchiare la composizione politica della Camera.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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