Il Parlamento 1 min di lettura

Articolo 80 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  2. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Spiegazione e significato

Prevede le commissioni parlamentari di inchiesta su materie di pubblico interesse (es. stragi, mafia, banche). Hanno poteri simili all'autorità giudiziaria (acquisire documenti, sentire testimoni) ma con gli stessi limiti. Devono rispecchiare la composizione politica della Camera.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Il Parlamento”