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Articolo 79 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le Camere sono convocate in via straordinaria ed entro cinque giorni in caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe per procedere all'esame di disegni di legge indicati nell'atto di convocazione.

Spiegazione e significato

In caso di scioglimento anticipato delle Camere, queste possono essere convocate straordinariamente entro 5 giorni per esaminare disegni di legge urgenti specificati. Permette di completare iter legislativi essenziali durante la prorogatio.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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