Il Parlamento

Articolo 79

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le Camere sono convocate in via straordinaria ed entro cinque giorni in caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe per procedere all'esame di disegni di legge indicati nell'atto di convocazione.

Spiegazione e Significato

In caso di scioglimento anticipato delle Camere, queste possono essere convocate straordinariamente entro 5 giorni per esaminare disegni di legge urgenti specificati. Permette di completare iter legislativi essenziali durante la prorogatio.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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