Articolo 79
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le Camere sono convocate in via straordinaria ed entro cinque giorni in caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe per procedere all'esame di disegni di legge indicati nell'atto di convocazione.
Spiegazione e Significato
In caso di scioglimento anticipato delle Camere, queste possono essere convocate straordinariamente entro 5 giorni per esaminare disegni di legge urgenti specificati. Permette di completare iter legislativi essenziali durante la prorogatio.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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