Articolo 79 della Costituzione Italiana
Il testo
- Le Camere sono convocate in via straordinaria ed entro cinque giorni in caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe per procedere all'esame di disegni di legge indicati nell'atto di convocazione. ¶
Spiegazione e significato
In caso di scioglimento anticipato delle Camere, queste possono essere convocate straordinariamente entro 5 giorni per esaminare disegni di legge urgenti specificati. Permette di completare iter legislativi essenziali durante la prorogatio.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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