Articolo 81 della Costituzione Italiana
Il testo
- Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. ¶
- Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. ¶
- Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. ¶
- Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. ¶
- L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. ¶
- Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. ¶
Spiegazione e significato
Introduce il principio del pareggio di bilancio (riforma 2012). Lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra entrate e spese considerando il ciclo economico. Il deficit è ammesso per considerare il ciclo economico o eventi eccezionali (previa autorizzazione Camere a maggioranza assoluta). Rafforza i vincoli di bilancio conformemente alle regole UE.
Storia delle modifiche costituzionali
- 2012Introduzione del principio del pareggio di bilancio e sostenibilità del debito
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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