Articolo 81
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Spiegazione e Significato
Introduce il principio del pareggio di bilancio (riforma 2012). Lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra entrate e spese considerando il ciclo economico. Il deficit è ammesso per considerare il ciclo economico o eventi eccezionali (previa autorizzazione Camere a maggioranza assoluta). Rafforza i vincoli di bilancio conformemente alle regole UE.
Storia delle Modifiche Costituzionali
2012
Introduzione del principio del pareggio di bilancio e sostenibilità del debito
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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