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Articolo 81 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
  2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
  3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
  4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Spiegazione e significato

Introduce il principio del pareggio di bilancio (riforma 2012). Lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra entrate e spese considerando il ciclo economico. Il deficit è ammesso per considerare il ciclo economico o eventi eccezionali (previa autorizzazione Camere a maggioranza assoluta). Rafforza i vincoli di bilancio conformemente alle regole UE.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2012Introduzione del principio del pareggio di bilancio e sostenibilità del debito

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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