Il Parlamento

Articolo 82

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Ciascuna Camera può accordare la fiducia o revocarla al Governo con mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Spiegazione e Significato

Disciplina il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento (forma di governo parlamentare). Il Governo deve ottenere la fiducia entro 10 giorni dalla formazione. La sfiducia deve essere motivata, firmata da 1/10 dei parlamentari e votata dopo 3 giorni. Il voto contrario su una proposta non obbliga alle dimissioni, solo la sfiducia formale.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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