Articolo 82 della Costituzione Italiana
Il testo
- Ciascuna Camera può accordare la fiducia o revocarla al Governo con mozione motivata e votata per appello nominale. ¶
- Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. ¶
- Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. ¶
- La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. ¶
Spiegazione e significato
Disciplina il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento (forma di governo parlamentare). Il Governo deve ottenere la fiducia entro 10 giorni dalla formazione. La sfiducia deve essere motivata, firmata da 1/10 dei parlamentari e votata dopo 3 giorni. Il voto contrario su una proposta non obbliga alle dimissioni, solo la sfiducia formale.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
Altri articoli in “Il Parlamento”
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Sen…
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e dir…
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e…
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato …
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono ele…