Articolo 83
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Spiegazione e Significato
Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune + 3 delegati regionali (1 per Valle d'Aosta), totale circa 1.000 grandi elettori. Scrutinio segreto. Primi 3 scrutini: maggioranza 2/3. Dal quarto: maggioranza assoluta. Il sistema garantisce un Presidente condiviso, super partes.
Contesto Costituzionale
Sezione
Presidente della Repubblica
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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