Articolo 83 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. ¶
- All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. ¶
- L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. ¶
Spiegazione e significato
Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune + 3 delegati regionali (1 per Valle d'Aosta), totale circa 1.000 grandi elettori. Scrutinio segreto. Primi 3 scrutini: maggioranza 2/3. Dal quarto: maggioranza assoluta. Il sistema garantisce un Presidente condiviso, super partes.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Presidente della Repubblica
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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