Presidente della Repubblica

Articolo 83

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Spiegazione e Significato

Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune + 3 delegati regionali (1 per Valle d'Aosta), totale circa 1.000 grandi elettori. Scrutinio segreto. Primi 3 scrutini: maggioranza 2/3. Dal quarto: maggioranza assoluta. Il sistema garantisce un Presidente condiviso, super partes.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Presidente della Repubblica

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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