Articolo 84
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Spiegazione e Significato
Requisiti: cittadino italiano, almeno 50 anni, godimento diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica (deve dimettersi da eventuali incarichi). Assegno e dotazione stabiliti per legge.
Contesto Costituzionale
Sezione
Presidente della Repubblica
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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