Presidente della Repubblica 1 min di lettura

Articolo 84 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
  2. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
  3. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Spiegazione e significato

Requisiti: cittadino italiano, almeno 50 anni, godimento diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica (deve dimettersi da eventuali incarichi). Assegno e dotazione stabiliti per legge.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Presidente della Repubblica
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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