Presidente della Repubblica

Articolo 84

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Spiegazione e Significato

Requisiti: cittadino italiano, almeno 50 anni, godimento diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica (deve dimettersi da eventuali incarichi). Assegno e dotazione stabiliti per legge.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Presidente della Repubblica

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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