Presidente della Repubblica 1 min di lettura

Articolo 87 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
  2. Può inviare messaggi alle Camere.
  3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
  4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
  5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
  6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
  7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
  8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
  9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
  10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
  11. Può concedere grazia e commutare le pene.
  12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Spiegazione e significato

Elenca i poteri presidenziali: capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale; invia messaggi alle Camere; indice elezioni e referendum; promulga leggi, emana decreti; nomina funzionari; gestisce relazioni internazionali; comanda Forze Armate; presiede CSM; concede grazia; conferisce onorificenze. Ha funzioni di garanzia costituzionale e rappresentanza.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Presidente della Repubblica
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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