Articolo 87 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. ¶
- Può inviare messaggi alle Camere. ¶
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. ¶
- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. ¶
- Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. ¶
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. ¶
- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. ¶
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. ¶
- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. ¶
- Presiede il Consiglio superiore della magistratura. ¶
- Può concedere grazia e commutare le pene. ¶
- Conferisce le onorificenze della Repubblica. ¶
Spiegazione e significato
Elenca i poteri presidenziali: capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale; invia messaggi alle Camere; indice elezioni e referendum; promulga leggi, emana decreti; nomina funzionari; gestisce relazioni internazionali; comanda Forze Armate; presiede CSM; concede grazia; conferisce onorificenze. Ha funzioni di garanzia costituzionale e rappresentanza.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Presidente della Repubblica
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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