Presidente della Repubblica 1 min di lettura

Articolo 89 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
  2. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Spiegazione e significato

Istituto della controfirma ministeriale: tutti gli atti presidenziali devono essere controfirmati dai ministri che ne assumono la responsabilità politica. Il Presidente non ha responsabilità politica (è irresponsabile politicamente). Gli atti legislativi richiedono anche la controfirma del Presidente del Consiglio.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Presidente della Repubblica
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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