Presidente della Repubblica

Articolo 89

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Spiegazione e Significato

Istituto della controfirma ministeriale: tutti gli atti presidenziali devono essere controfirmati dai ministri che ne assumono la responsabilità politica. Il Presidente non ha responsabilità politica (è irresponsabile politicamente). Gli atti legislativi richiedono anche la controfirma del Presidente del Consiglio.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Presidente della Repubblica

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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