Articolo 89
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Spiegazione e Significato
Istituto della controfirma ministeriale: tutti gli atti presidenziali devono essere controfirmati dai ministri che ne assumono la responsabilità politica. Il Presidente non ha responsabilità politica (è irresponsabile politicamente). Gli atti legislativi richiedono anche la controfirma del Presidente del Consiglio.
Contesto Costituzionale
Sezione
Presidente della Repubblica
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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