Presidente della Repubblica 1 min di lettura

Articolo 88 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
  2. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Spiegazione e significato

Il Presidente può sciogliere le Camere (scioglimento anticipato) sentiti i Presidenti di Camera e Senato. Non può farlo negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco) salvo coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura. È il potere più rilevante: consente di risolvere crisi irrisolvibili.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Presidente della Repubblica
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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