Articolo 88
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Spiegazione e Significato
Il Presidente può sciogliere le Camere (scioglimento anticipato) sentiti i Presidenti di Camera e Senato. Non può farlo negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco) salvo coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura. È il potere più rilevante: consente di risolvere crisi irrisolvibili.
Contesto Costituzionale
Sezione
Presidente della Repubblica
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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