Presidente della Repubblica

Articolo 88

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Spiegazione e Significato

Il Presidente può sciogliere le Camere (scioglimento anticipato) sentiti i Presidenti di Camera e Senato. Non può farlo negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco) salvo coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura. È il potere più rilevante: consente di risolvere crisi irrisolvibili.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Presidente della Repubblica

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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