Articolo 86
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Spiegazione e Significato
In caso di impedimento temporaneo, le funzioni passano al Presidente del Senato (supplenza). In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni, il Presidente della Camera indice elezioni entro 15 giorni (salvo Camere sciolte). Il Presidente del Senato svolge le funzioni nell'interim.
Contesto Costituzionale
Sezione
Presidente della Repubblica
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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