Presidente della Repubblica 1 min di lettura

Articolo 86 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
  2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Spiegazione e significato

In caso di impedimento temporaneo, le funzioni passano al Presidente del Senato (supplenza). In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni, il Presidente della Camera indice elezioni entro 15 giorni (salvo Camere sciolte). Il Presidente del Senato svolge le funzioni nell'interim.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Presidente della Repubblica
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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