Presidente della Repubblica

Articolo 86

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Spiegazione e Significato

In caso di impedimento temporaneo, le funzioni passano al Presidente del Senato (supplenza). In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni, il Presidente della Camera indice elezioni entro 15 giorni (salvo Camere sciolte). Il Presidente del Senato svolge le funzioni nell'interim.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Presidente della Repubblica

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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