Articolo 86 della Costituzione Italiana
Il testo
- Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. ¶
- In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. ¶
Spiegazione e significato
In caso di impedimento temporaneo, le funzioni passano al Presidente del Senato (supplenza). In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni, il Presidente della Camera indice elezioni entro 15 giorni (salvo Camere sciolte). Il Presidente del Senato svolge le funzioni nell'interim.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Presidente della Repubblica
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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