Presidente della Repubblica

Articolo 85

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Spiegazione e Significato

Mandato di 7 anni (senza limiti di rielezione, anche se la prassi è un solo mandato). L'elezione inizia 30 giorni prima della scadenza. Se le Camere sono sciolte, si attende l'elezione delle nuove Camere (entro 15 giorni dalla prima seduta). Il Presidente in carica resta in prorogatio.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Presidente della Repubblica

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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