Articolo 85
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Spiegazione e Significato
Mandato di 7 anni (senza limiti di rielezione, anche se la prassi è un solo mandato). L'elezione inizia 30 giorni prima della scadenza. Se le Camere sono sciolte, si attende l'elezione delle nuove Camere (entro 15 giorni dalla prima seduta). Il Presidente in carica resta in prorogatio.
Contesto Costituzionale
Sezione
Presidente della Repubblica
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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