Articolo 122
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Spiegazione e Significato
Sistema elettorale regionale disciplinato da legge regionale nei limiti di principi statali. Incompatibilità: non si può essere contemporaneamente consigliere regionale e parlamentare/europarlamentare/consigliere di altra Regione. Il Consiglio elegge Presidente e ufficio di presidenza. Insindacabilità dei consiglieri. Il Presidente della Giunta è eletto direttamente (salvo diversa previsione statutaria) e nomina/revoca assessori (elezione diretta del governatore).
Storia delle Modifiche Costituzionali
1999
Introdotta elezione diretta del Presidente della Regione
Contesto Costituzionale
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
Articoli Correlati nella Stessa Sezione
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle...
Art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poter...
Art. 116
A Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trenti...
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regi...
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo c...
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni h...