Regioni, Province, Comuni Articolo Modificato

Articolo 122

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Spiegazione e Significato

Sistema elettorale regionale disciplinato da legge regionale nei limiti di principi statali. Incompatibilità: non si può essere contemporaneamente consigliere regionale e parlamentare/europarlamentare/consigliere di altra Regione. Il Consiglio elegge Presidente e ufficio di presidenza. Insindacabilità dei consiglieri. Il Presidente della Giunta è eletto direttamente (salvo diversa previsione statutaria) e nomina/revoca assessori (elezione diretta del governatore).

Storia delle Modifiche Costituzionali

1999

Introdotta elezione diretta del Presidente della Regione

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

Articoli Correlati nella Stessa Sezione