Articolo 123
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Spiegazione e Significato
Ogni Regione ha uno statuto (autonomia statutaria) che determina forma di governo, organizzazione, funzionamento, iniziativa legislativa popolare, referendum. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta con doppia deliberazione a distanza di almeno 2 mesi. Il Governo può impugnarlo davanti alla Corte Costituzionale entro 30 giorni. Può essere sottoposto a referendum se richiesto da 1/50 degli elettori o 1/5 dei consiglieri. Lo statuto istituisce il Consiglio delle autonomie locali (organo di consultazione Regione-enti locali).
Storia delle Modifiche Costituzionali
2001
Rafforzata autonomia statutaria delle Regioni - no visto governativo
Contesto Costituzionale
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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