Regioni, Province, Comuni Articolo Modificato

Articolo 123

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Spiegazione e Significato

Ogni Regione ha uno statuto (autonomia statutaria) che determina forma di governo, organizzazione, funzionamento, iniziativa legislativa popolare, referendum. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta con doppia deliberazione a distanza di almeno 2 mesi. Il Governo può impugnarlo davanti alla Corte Costituzionale entro 30 giorni. Può essere sottoposto a referendum se richiesto da 1/50 degli elettori o 1/5 dei consiglieri. Lo statuto istituisce il Consiglio delle autonomie locali (organo di consultazione Regione-enti locali).

Storia delle Modifiche Costituzionali

2001

Rafforzata autonomia statutaria delle Regioni - no visto governativo

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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