Regioni, Province, Comuni Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 123 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
  2. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
  3. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
  4. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Spiegazione e significato

Ogni Regione ha uno statuto (autonomia statutaria) che determina forma di governo, organizzazione, funzionamento, iniziativa legislativa popolare, referendum. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta con doppia deliberazione a distanza di almeno 2 mesi. Il Governo può impugnarlo davanti alla Corte Costituzionale entro 30 giorni. Può essere sottoposto a referendum se richiesto da 1/50 degli elettori o 1/5 dei consiglieri. Lo statuto istituisce il Consiglio delle autonomie locali (organo di consultazione Regione-enti locali).

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2001Rafforzata autonomia statutaria delle Regioni - no visto governativo

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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