Regioni, Province, Comuni Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 126 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
  2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
  3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Spiegazione e significato

Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente con decreto del Presidente della Repubblica (sentita Commissione parlamentare) per: atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale. Il Consiglio può sfiduciare il Presidente (mozione firmata da 1/5, approvata a maggioranza assoluta dopo 3 giorni). Simul stabunt simul cadent: la sfiducia, rimozione, impedimento, morte o dimissioni del Presidente eletto direttamente comportano dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio (si va a nuove elezioni).

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 1999Introdotto simul stabunt simul cadent - sfiducia al Presidente causa scioglimento Consiglio

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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