Articolo 126 della Costituzione Italiana
Il testo
- Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. ¶
- Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. ¶
- L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. ¶
Spiegazione e significato
Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente con decreto del Presidente della Repubblica (sentita Commissione parlamentare) per: atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale. Il Consiglio può sfiduciare il Presidente (mozione firmata da 1/5, approvata a maggioranza assoluta dopo 3 giorni). Simul stabunt simul cadent: la sfiducia, rimozione, impedimento, morte o dimissioni del Presidente eletto direttamente comportano dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio (si va a nuove elezioni).
Storia delle modifiche costituzionali
- 1999Introdotto simul stabunt simul cadent - sfiducia al Presidente causa scioglimento Consiglio
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Regioni, Province, Comuni
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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