Regioni, Province, Comuni Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 127 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
  2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Spiegazione e significato

Controllo successivo di costituzionalità sulle leggi: 1) Il Governo può impugnare leggi regionali che eccedono la competenza regionale davanti alla Corte Costituzionale entro 60 giorni; 2) La Regione può impugnare leggi statali o di altre Regioni che ledono la sua competenza entro 60 giorni. Sostituisce il vecchio controllo preventivo (abrogato nel 2001).

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2001Sostituito controllo preventivo con controllo successivo di costituzionalità

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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