Regioni, Province, Comuni 1 min di lettura

Articolo 125 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Spiegazione e significato

In ogni Regione sono istituiti i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) come organi di giustizia amministrativa di primo grado. Possono avere sezioni distaccate fuori dal capoluogo. L'ordinamento è stabilito da legge statale. Contro le decisioni dei TAR si può ricorrere al Consiglio di Stato.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Regioni, Province, Comuni”