Regioni, Province, Comuni

Articolo 125

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Spiegazione e Significato

In ogni Regione sono istituiti i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) come organi di giustizia amministrativa di primo grado. Possono avere sezioni distaccate fuori dal capoluogo. L'ordinamento è stabilito da legge statale. Contro le decisioni dei TAR si può ricorrere al Consiglio di Stato.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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