Articolo 125
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Spiegazione e Significato
In ogni Regione sono istituiti i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) come organi di giustizia amministrativa di primo grado. Possono avere sezioni distaccate fuori dal capoluogo. L'ordinamento è stabilito da legge statale. Contro le decisioni dei TAR si può ricorrere al Consiglio di Stato.
Contesto Costituzionale
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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