Articolo 125 della Costituzione Italiana
Il testo
- Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. ¶
Spiegazione e significato
In ogni Regione sono istituiti i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) come organi di giustizia amministrativa di primo grado. Possono avere sezioni distaccate fuori dal capoluogo. L'ordinamento è stabilito da legge statale. Contro le decisioni dei TAR si può ricorrere al Consiglio di Stato.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Regioni, Province, Comuni
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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