Articolo 128
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Spiegazione e Significato
Province e Comuni sono enti autonomi con funzioni determinate da leggi statali. Hanno autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria. La riforma Delrio del 2014 ha ridimensionato le Province trasformandole in enti di area vasta di secondo livello (non più elettive direttamente).
Contesto Costituzionale
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
Articoli Correlati nella Stessa Sezione
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle...
Art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poter...
Art. 116
A Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trenti...
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regi...
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo c...
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni h...