Regioni, Province, Comuni

Articolo 130

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Spiegazione e Significato

Controlli sugli atti di Province e Comuni: organo regionale esercita controllo di legittimità (anche decentrato). In casi determinati può esercitare controllo di merito (richiesta motivata di riesame). Sistema di controlli attenuato rispetto al passato per rispettare l'autonomia locale.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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