Articolo 130
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Spiegazione e Significato
Controlli sugli atti di Province e Comuni: organo regionale esercita controllo di legittimità (anche decentrato). In casi determinati può esercitare controllo di merito (richiesta motivata di riesame). Sistema di controlli attenuato rispetto al passato per rispettare l'autonomia locale.
Contesto Costituzionale
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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