Regioni, Province, Comuni

Articolo 129

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le Regioni possono istituire nel proprio territorio enti locali costituiti da più Comuni.

Spiegazione e Significato

Province e Comuni fungono anche da circoscrizioni per il decentramento amministrativo di Stato e Regioni (uffici periferici). Le Regioni possono creare enti locali sovracomunali (es. Unioni di Comuni, Comunità montane).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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