Articolo 129
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le Regioni possono istituire nel proprio territorio enti locali costituiti da più Comuni.
Spiegazione e Significato
Province e Comuni fungono anche da circoscrizioni per il decentramento amministrativo di Stato e Regioni (uffici periferici). Le Regioni possono creare enti locali sovracomunali (es. Unioni di Comuni, Comunità montane).
Contesto Costituzionale
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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