Regioni, Province, Comuni

Articolo 131

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Sono organi della Provincia: il consiglio e il presidente della provincia, che è anche membro del consiglio provinciale.
Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo.
Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta e il sindaco.
Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e il consiglio.
Le giunte comunali e provinciali sono elette rispettivamente dai consigli comunali e provinciali.
Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti a suffragio universale e diretto, salvo diversa disposizione della legge regionale.
La durata degli organi elettivi è stabilita dalla legge, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e da leggi della Repubblica.

Spiegazione e Significato

Organi di Province e Comuni. PROVINCE: Consiglio provinciale e Presidente (dopo riforma Delrio 2014 eletti indirettamente da Sindaci e consiglieri comunali). COMUNI: Consiglio comunale (indirizzo e controllo), Giunta comunale (esecutivo), Sindaco (rappresenta il Comune, convoca e presiede Giunta e Consiglio). La Giunta è nominata dal Sindaco. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini (tranne piccoli Comuni se previsto da legge regionale). Durata stabilita per legge.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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