Regioni, Province, Comuni 1 min di lettura

Articolo 131 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Sono organi della Provincia: il consiglio e il presidente della provincia, che è anche membro del consiglio provinciale.
  2. Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo.
  3. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta e il sindaco.
  4. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
  5. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e il consiglio.
  6. Le giunte comunali e provinciali sono elette rispettivamente dai consigli comunali e provinciali.
  7. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti a suffragio universale e diretto, salvo diversa disposizione della legge regionale.
  8. La durata degli organi elettivi è stabilita dalla legge, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e da leggi della Repubblica.

Spiegazione e significato

Organi di Province e Comuni. PROVINCE: Consiglio provinciale e Presidente (dopo riforma Delrio 2014 eletti indirettamente da Sindaci e consiglieri comunali). COMUNI: Consiglio comunale (indirizzo e controllo), Giunta comunale (esecutivo), Sindaco (rappresenta il Comune, convoca e presiede Giunta e Consiglio). La Giunta è nominata dal Sindaco. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini (tranne piccoli Comuni se previsto da legge regionale). Durata stabilita per legge.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Regioni, Province, Comuni”