Articolo 132
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Ciascun Comune ha un proprio statuto che determina le norme fondamentali della sua organizzazione.
I Comuni possono disciplinare l'elezione del sindaco e della giunta, il funzionamento degli organi e l'esercizio delle funzioni.
Spiegazione e Significato
Autonomia statutaria dei Comuni: ogni Comune adotta uno statuto che determina l'organizzazione interna, il funzionamento degli organi, l'elezione di Sindaco e Giunta (nei limiti della legge). Espressione dell'autonomia locale garantita dalla Costituzione.
Contesto Costituzionale
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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