Regioni, Province, Comuni

Articolo 132

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Ciascun Comune ha un proprio statuto che determina le norme fondamentali della sua organizzazione.
I Comuni possono disciplinare l'elezione del sindaco e della giunta, il funzionamento degli organi e l'esercizio delle funzioni.

Spiegazione e Significato

Autonomia statutaria dei Comuni: ogni Comune adotta uno statuto che determina l'organizzazione interna, il funzionamento degli organi, l'elezione di Sindaco e Giunta (nei limiti della legge). Espressione dell'autonomia locale garantita dalla Costituzione.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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