Articolo 20 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. ¶
Spiegazione e significato
Le associazioni religiose non possono subire discriminazioni o oneri fiscali maggiori per il loro carattere confessionale. Garantisce parità di trattamento.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Civili
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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