Rapporti Civili

Articolo 20

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Spiegazione e Significato

Le associazioni religiose non possono subire discriminazioni o oneri fiscali maggiori per il loro carattere confessionale. Garantisce parità di trattamento.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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