Articolo 20
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Spiegazione e Significato
Le associazioni religiose non possono subire discriminazioni o oneri fiscali maggiori per il loro carattere confessionale. Garantisce parità di trattamento.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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