Rapporti Civili 1 min di lettura

Articolo 20 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Spiegazione e significato

Le associazioni religiose non possono subire discriminazioni o oneri fiscali maggiori per il loro carattere confessionale. Garantisce parità di trattamento.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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