Rapporti Civili Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 27 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La responsabilità penale è personale.
  2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
  3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
  4. Non è ammessa la pena di morte.

Spiegazione e significato

Quattro principi cardine: 1) responsabilità penale personale (nessuno risponde per colpe altrui), 2) presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, 3) finalità rieducativa della pena e divieto di pene disumane, 4) abolizione della pena di morte.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2007Abolizione costituzionale della pena di morte anche per i reati militari in tempo di guerra

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Civili
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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