Rapporti Civili Articolo Modificato

Articolo 27

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Spiegazione e Significato

Quattro principi cardine: 1) responsabilità penale personale (nessuno risponde per colpe altrui), 2) presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, 3) finalità rieducativa della pena e divieto di pene disumane, 4) abolizione della pena di morte.

Storia delle Modifiche Costituzionali

2007

Abolizione costituzionale della pena di morte anche per i reati militari in tempo di guerra

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Civili

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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