Articolo 27
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Spiegazione e Significato
Quattro principi cardine: 1) responsabilità penale personale (nessuno risponde per colpe altrui), 2) presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, 3) finalità rieducativa della pena e divieto di pene disumane, 4) abolizione della pena di morte.
Storia delle Modifiche Costituzionali
2007
Abolizione costituzionale della pena di morte anche per i reati militari in tempo di guerra
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Civili
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
Articoli Correlati nella Stessa Sezione
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcu...
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispez...
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni al...
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qu...
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'a...
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza a...